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Sez. 2, Sentenza n. 3390 del 07/05/1988 (Rv. 458763 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO DI OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - ESERCIZIO - IN GENERE - SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1988-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458763-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO DI OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - ESERCIZIO - IN GENERE - SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - ESCLUSIONE.*

Il contratto d'opera professionale stipulato dal dipendente di un ente pubblico in violazione di una norma statutaria (nella specie, art. 20 dello statuto dell'e.N.E.L.) volta ad assicurare unicamente l'adempimento dei doveri connessi al rapporto d'impiego non è nullo né per contrarietà a norme imperative ai sensi del primo comma dell'art. 1418 cod. civ. né per impossibilità od illiceità dell'oggetto ai sensi del secondo comma dello stesso articolo in relazione all'art. 1346 cod. civ.. (V 3511/80, mass n 407347).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1346, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2229, Cod. Civ. art. 2230

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)