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Sez. 2, Sentenza n. 3511 del 28/05/1980 (Rv. 407347 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - ESERCIZIO - IN GENERE - IMPIEGATO COMUNALE - DIVIETO DI SVOLGIMENTO DI ATTIVITA PROFESSIONALE INERENTE AL TITOLO DI STUDIO RELATIVO AL SUO INCARICO - SUSSISTENZA - VIOLAZIONE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1980-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/407347-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - ESERCIZIO - IN GENERE - IMPIEGATO COMUNALE - DIVIETO DI SVOLGIMENTO DI ATTIVITA PROFESSIONALE INERENTE AL TITOLO DI STUDIO RELATIVO AL SUO INCARICO - SUSSISTENZA - VIOLAZIONE - CONSEGUENZE.*

Ai sensi dell'art 241 del RD 3 marzo 1934 n 383 (testo unico della legge comunale e provinciale), il quale non puo trovare limitazioni o deroghe in fonti normative di carattere secondario, come i regolamenti professionali od i regolamenti municipali, l'impiegato di un comune e soggetto al divieto assoluto di svolgere attivita professionale, inerente al titolo di studio in relazione al quale ha ottenuto l'impiego pubblico (terzo comma), nonche all'ulteriore divieto di svolgere attivita diversa da quella professionale, salvo che, per quest'ultima, vi sia la previa autorizzazione dei superiori gerarchici (sesto comma). Il primo degli indicati divieti ha carattere imperativo e cogente, con la conseguenza che la sua violazione determina la nullita del contratto di prestazione d'opera professionale, abusivamente stipulato, e la non esigibilita del relativo onorario, in applicazione dei principi generali fissati dall'art 1418 cod civ sulle cause di nullita del contratto, le quali operano anche con riguardo al predetto rapporto, in aggiunta alla particolare ipotesi di nullita prevista dall'art 2231 cod civ (Mancanza di iscrizione negli albi professionali). (V 1192/77, mass n 384858; (V 2182/62; (V 660/57; (Conf 2493/72, mass n 359967; (contra 2012/64).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2222, Cod. Civ. art. 2229, Cod. Civ. art. 2231, Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 241

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)