Sez. L, Sentenza n. 6831 del 08/08/1987 (Rv. 455027 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - IN GENERE - DIRITTO INDIVIDUALE SUSCETTIBILE DI COLLETTIVO ESERCIZIO - CONFIGURABILITÀ - FORMALE PROCLAMAZIONE O COMUNICAZIONE AL DATORE DI LAVORO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI - ASTENSIONE DAL LAVORO COLLETTIVAMENTE CONCORDATO - OBBLIGATORIETÀ - INIZIATIVA DELL'ATTUAZIONE PRESA DA UNO O PIÙ SOGGETTI - IRRILEVANZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - IN GENERE - DIRITTO INDIVIDUALE SUSCETTIBILE DI COLLETTIVO ESERCIZIO - CONFIGURABILITÀ - FORMALE PROCLAMAZIONE O COMUNICAZIONE AL DATORE DI LAVORO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI - ASTENSIONE DAL LAVORO COLLETTIVAMENTE CONCORDATO - OBBLIGATORIETÀ - INIZIATIVA DELL'ATTUAZIONE PRESA DA UNO O PIÙ SOGGETTI - IRRILEVANZA.*
Lo sciopero è un diritto individuale del lavoratore ma suscettibile di collettivo Esercizio, in quanto diretto alla tutela di un interesse collettivo. Pertanto, ancorché per l'attuazione dello sciopero, non si richieda una formale proclamazione né una preventiva comunicazione al datore di lavoro (salva la eventuale particolare disciplina del codice di autoregolamentazione), è necessario che l'astensione, totale o parziale, del lavoro sia collettivamente concordata, a prescindere da chi prenda l'iniziativa della sua attuazione, in presenza di una situazione conflittuale implicante la tutela di un interesse collettivo. (V 6177/85, mass n 443306; (V 4620/84, mass n 436185).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 40, Cod. Civ. art. 2094
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)