diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 8021 del 08/08/1990 (Rv. 468688 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - IN GENERE - ORDINE DEL DATORE DI LAVORO - RIFIUTO DELL'ESECUZIONE - CONFIGURABILITÀ COME IN COSTANZA D'UNO SCIOPERO PRIMA DELLA RELATIVA PROCLAMAZIONE O ANTERIORMENTE ALL'ATTUAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1990-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468688-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - IN GENERE - ORDINE DEL DATORE DI LAVORO - RIFIUTO DELL'ESECUZIONE - CONFIGURABILITÀ COME IN COSTANZA D'UNO SCIOPERO PRIMA DELLA RELATIVA PROCLAMAZIONE O ANTERIORMENTE ALL'ATTUAZIONE - ESCLUSIONE.*

Il rifiuto, da parte del lavoratore, dell'esecuzione di un ordine del datore di lavoro non può considerarsi posto in essere in costanza di sciopero (e quindi giustificato da questo) né quando l'inadempienza sia stata anteriore alla proclamazione dello sciopero, la quale ne precede (di regola) l'attuazione senza peraltro condizionarne la legittimità, né quando la stessa inadempienza sia stata successiva a tale proclamazione ma anteriore all'inizio della concreta attuazione dello sciopero, con l'astensione collettiva dei lavoratori dipendenti dell'azienda. (V 6831/87, mass n 455027; (V 4260/84, mass n 436185; (V 2840/84, mass n 434880).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 40, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)