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Sez. 1, Sentenza n. 6759 del 02/07/1990 (Rv. 468068 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - DOMANDA - IN GENERE - ERRORE DI FATTO - DECORRENZA DEL TERMINE - NOTIFICAZIONE DEL RICORSO PER CASSAZIONE DELLA PARTE CHE AGISCE IN REVOCAZIONE - IDONEITÀ.*
Stato
decisa il 1990-07-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468068-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - DOMANDA - IN GENERE - ERRORE DI FATTO - DECORRENZA DEL TERMINE - NOTIFICAZIONE DEL RICORSO PER CASSAZIONE DELLA PARTE CHE AGISCE IN REVOCAZIONE - IDONEITÀ.*

Ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare una sentenza con l'istanza di revocazione nel caso previsto dall'art. 395 n. 4 cod. proc. civ. per la conoscenza legale della sentenza stessa, alla sua notificazione, mediante la quale l'interessato è posto in grado di valutare l'incidenza su di essa dell'errore di fatto da lui rilevato, deve considerarsi equipollente la notificazione del ricorso per Cassazione proposto dalla stessa parte che poi agisce in revocazione (davanti al giudice a quo) contro la medesima sentenza. (V 386/85, mass n 438592).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)