Sez. 1, Sentenza n. 386 del 26/01/1985 (Rv. 438592 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - TERMINI - NOTIFICAZIONE SENTENZA AI FINI DECORRENZA TERMINI PER LA IMPUGNAZIONE - NECESSITÀ - REALIZZAZIONE DELL'EVENTO DAL QUALE SORGE IL POTERE DI IMPUGNAZIONE - INSUFFICIENZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - TERMINI - NOTIFICAZIONE SENTENZA AI FINI DECORRENZA TERMINI PER LA IMPUGNAZIONE - NECESSITÀ - REALIZZAZIONE DELL'EVENTO DAL QUALE SORGE IL POTERE DI IMPUGNAZIONE - INSUFFICIENZA.*
Ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare la sentenza con l'istanza di revocazione nei casi previsti dai n. 1, 2, 3 e 6 dell'art. 395 cod. proc. civ., non è sufficiente il verificarsi dell'evento dal quale sorge il potere di impugnazione (scoperta del dolo, della falsità, recupero del documento etc.) ma è necessaria la conoscenza "legale" della sentenza revocanda - che si consegue, di regola, con la sua notificazione - mediante la quale l'interessato è posto in grado di valutare l'incidenza sulla sentenza medesima dell'evento da lui scoperto in tempo non utile per prospettarlo in giudizio, e la possibilità di esperire con successo il giudizio di revocazione. Il termine anzidetto inizia a decorrere, perciò, dalla data dell'evento previsto dalla norma richiamata se esso siasi verificato in un momento successivo alla notificazione della sentenza, e dalla data di notificazione della sentenza se siasi verificato, invece, in un momento anteriore. Ai fini della detta conoscenza "legale" deve considerarsi equipollente alla notificazione della sentenza, la notificazione del ricorso per Cassazione proposto dalla stessa parte che poi agisce in revocazione contro la medesima sentenza. (nella specie, la sentenza di appello non era stata notificata e la scoperta del documento decisivo era avvenuta dopo la notificazione del ricorso per Cassazione, proposto dallo stesso soccombente che successivamente aveva impugnato la sentenza con l'istanza di revocazione ex art. 395 n. 3 cod. proc. civ. - la S.C. ha confermato la decisione dei giudici di merito i quali avevano dichiarato inammissibile l'impugnazione per tardività in quanto proposta dopo la scadenza del termine di trenta giorni dalla scoperta del documento). (V 3111/82, mass n 421045; (V 158/82, mass n 417840; (V 5919/79, mass n 402595; (V 1406/78, mass n 390778).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)