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Sez. 2, Sentenza n. 25929 del 29/11/2005 (Rv. 584806 - 01)

CACCIA - SANZIONI PER VIOLAZIONI | Fauna selvatica - Tutela di cui alla legge n. 157 del 1992 - Animale selvatico - Nozione - Criteri - Riferimento alla legge n. 150 del 1992 - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584806-01

CACCIA - SANZIONI PER VIOLAZIONI

In relazione alle disposizioni previste dalla legge n. 157 del 1992 (e per il Lazio dalla legge reg. n. 17 del 1995), in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma e di prelievo venatorio, non assumono rilievo, e sono perciò prive di effetti, le definizioni di animale di origine selvatica o di animale proveniente da nascita in cattività formulate dall'art. 8 sexies legge n. 152 del 1992, essendo queste ultime dettate esclusivamente ai fini dell'applicazione di tale legge, che è volta ad attuare la convenzione internazionale di Washington del 3 marzo 1973 sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione e che contiene norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili pericolosi per la salute e l'incolumità pubblica

Riferimenti normativi: Legge 07/02/1992 num. 150, Legge 11/02/1992 num. 157 CORTE COST., Legge Reg. Lazio 02/05/1995 num. 17

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)