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Sez. 2, Sentenza n. 217 del 11/01/2006 (Rv. 585918 - 01)

CACCIA - SANZIONI PER VIOLAZIONI | Violazioni di cui alla legge n. 150 del 1992 - Animali in via di estinzione - Esemplari protetti ed oggetti di uso personale o domestico relativi a specie protette - Nozione - Differenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/585918-01

CACCIA - SANZIONI PER VIOLAZIONI

La legge n. 150 del 1992, nel dare attuazione alla Convenzione di Washington del 3 marzo 1973 sul commercio internazionale della flora e della fauna selvatica, loro prodotti e derivati, ha previsto regimi differenziati in due ipotesi: a) la prima, che integra estremi di reato, relativa all'importazione, esportazione o riesportazione, vendita, trasporto, anche per conto terzi, detenzione di esemplari protetti; b) la seconda, che configura un illecito amministrativo, concernente l'importazione di oggetti di uso personale o domestico relativi a specie protette senza la presentazione della prevista documentazione CITIES emessa dallo Stato estero ove l'oggetto è stato acquistato. Ne consegue che, mentre l'art. 5 impone ai detentori di esemplari degli animali selvatici e delle piante di cui al citato articolo di fare denuncia di tale detenzione entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge (con la previsione di una sanzione amministrativa pecuniaria), tale obbligo è invece escluso nel caso di detenzione di animali selvatici classificati dalla legge come "oggetti ad uso personale e domestico", dovendo a tale espressione attribuirsi, ai sensi dell'art.8 sexies della legge, il significato di prodotto derivato ottenuto da esemplari di specie incluse nell'allegato A, appendici I, II e III e nell'allegato C, parti 1 e 2 del regolamento (CEE)n.362682 e successive modifiche.Tenuto conto dell'uso del termine "esemplari" senza l'aggettivo "viventi", rinvenibile invece nell'art.6 della legge, e della distinzione operata dall'art.3 fra parti degli esemplari e prodotti derivati, nella nozione di "esemplare" va annoverato qualsiasi animale vivo o morto ed ogni parte di esso, mentre in quella di "oggetto" va compreso il prodotto derivato ottenuto da esemplari o da parti di esso, atteso che, se fosse consentito di ritenere oggetto di uso personale o domestico anche parti di animali in via di estinzione, non solo si fornirebbe un'esegesi della norma in contrasto con il concetto stesso di oggetto, che implica una trasformazione ed una lavorazione della materia prima, ma si eluderebbe la finalità di protezione della disciplina internazionale, comunitaria e nazionale, poiché è evidente la minore offensività insita nell'importare un oggetto ricavato da un animale in via di estinzione rispetto ad una parte anatomica dello stesso. (Nella specie è stato ritenuta soggetta all'obbligo della denuncia previsto dall'art.5 della legge n.150 del 1992 la detenzione di una zanna di elefante).

Riferimenti normativi: Legge 07/02/1992 num. 150, Legge 13/03/1993 num. 93, Decreto Legge 12/01/1993 num. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)