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Sez. 3 - , Sentenza n. 14604 del 09/07/2020 (Rv. 658325 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - PROCEDIMENTO ESECUTIVO - IN GENERE | Estinzione atipica - Provvedimento di liquidazione delle spese a carico dell'esecutato - Impugnazione del creditore procedente - Opposizione a decreto ingiuntivo - Inammissibilità - Opposizione ex art. 617 c.p.c. - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2020-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/658325-01

ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - PROCEDIMENTO ESECUTIVO - IN GENERE

In tema di esecuzione di obblighi di fare e di non fare, l'impugnazione, da parte del creditore procedente, dell'ordinanza di liquidazione delle spese a carico del debitore esecutato, pronunciata in caso di estinzione atipica del procedimento esecutivo, va proposta non già nelle forme dell'opposizione al decreto ingiuntivo, bensì con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., che costituisce il rimedio tipico per contestare i provvedimenti del giudice dell'esecuzione regolanti l'andamento del relativo processo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 612 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 614, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 640, Cod. Proc. Civ. art. 642 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 644 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)