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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9837 del 13/05/2015 (Rv. 635267 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - PROCESSO DI ESECUZIONE | Estinzione atipica - Condanna del debitore alle spese - Mezzo di impugnazione - Ricorso straordinario per cassazione - Inammissibilità - Opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-05-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635267-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - PROCESSO DI ESECUZIONE

L'impugnazione, limitatamente al capo di condanna del debitore alle spese, di un'ordinanza di estinzione cosiddetta atipica del processo esecutivo, va proposta con l'opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., e non con il ricorso straordinario di cui all'art. 111 Cost., poiché la prima costituisce il rimedio tipico per contestare i provvedimenti del giudice dell'esecuzione regolanti l'andamento di quel processo, e, atteso il carattere accessorio della condanna alle spese, deve trovare applicazione la disciplina del mezzo di impugnazione esperibile prevista per il capo principale che definisce, in rito o in merito, il procedimento, anche quando si tratti di un processo diverso dal giudizio ordinario di cognizione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 487 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)