Sez. 3, Sentenza n. 1815 del 20/05/1976 (Rv. 380599 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - MIGLIORAMENTI - IN GENERE (INDENNITA PER I) - AZIONE PER OTTENERE IL PAGAMENTO - TERMINE ANNUALE - DECORRENZA - CONTRATTO RISOLTO PER INADEMPIMENTO - DECORRENZA DAL PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA RISOLUTIVA.*
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - MIGLIORAMENTI - IN GENERE (INDENNITA PER I) - AZIONE PER OTTENERE IL PAGAMENTO - TERMINE ANNUALE - DECORRENZA - CONTRATTO RISOLTO PER INADEMPIMENTO - DECORRENZA DAL PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA RISOLUTIVA.*
Ai sensi dell'art 15 della legge 11 febbraio 1971 n 11, l'affittuario di fondo rustico, che abbia eseguito miglioramenti, puo agire contro il concedente, entro un anno dalla cessazione del contratto, per ottenere il pagamento di un indennizzo, nonche il riconoscimento del diritto alla ritenzione del fondo, fino al soddisfacimento del relativo credito. Il dies a quo dell'indicato termine annuale, ove il contratto sia stato giudizialmente risolto per inadempimento, deve individuarsi nel passaggio in giudicato della relativa pronuncia, in quanto essa, ancorche retroattiva fra le parti in ordine agli effetti patrimoniali del contratto, ha natura costitutiva e produce ex nunc lo scioglimento del rapporto. (V 3291/73, mass n 367162; (V 106/72, mass n 355821).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1458, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 art. 15 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)