Sez. 1, Sentenza n. 106 del 13/01/1972 (Rv. 355821 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE - RETROATTIVITA - PORTATA.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE - RETROATTIVITA - PORTATA.*
La disposizione dell'art 1458, primo comma, cod civ - secondo cui la risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto retroattivo fra le parti salvo il limite stabilito per i contratti ad esecuzione continuata o periodica - significa soltanto che la risoluzione toglie valore alla causa giustificativa delle obbligazioni patrimoniali gia effettuate, mentre l'Obbligo delle reciproche restituzioni nasce dalla sentenza, che ha natura costitutiva e correlativa efficacia ex nunc.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1458
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)