Sez. 6, Sentenza n. 591 del 10/05/1971 Ud. (dep. 28/06/1971) Rv. 118592 - 01
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - IMPUGNAZIONI - DELL'ORDINANZA DICHIARATIVA DELLA CONTUMACIA - OMISSIONE - PASSAGGIO IN GIUDICATO DELL'ORDINANZA - NULLITA DI ORDINE GENERALE - NON RILEVABILITA.*
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - IMPUGNAZIONI - DELL'ORDINANZA DICHIARATIVA DELLA CONTUMACIA - OMISSIONE - PASSAGGIO IN GIUDICATO DELL'ORDINANZA - NULLITA DI ORDINE GENERALE - NON RILEVABILITA.*
L'ordinanza dichiarativa della contumacia, come tutte quelle previste dall'art 438 cod proc pen, e soggetta ad impugnazione ai sensi dell'art 200 cod proc pen' essa diviene definitiva qualora non abbia formato oggetto di impugnazione specifica, non essendo all'uopo sufficiente il gravame proposto contro la sentenza che definisce il giudizio. Tale principio non subisce eccezioni nel caso in cui si tratti di nullita di ordine generale, riconducibili alla previsione dell'art 185 n 3 cod proc pen, perche l'insanabilita prevista da questa norma deve essere intesa come possibilita di rilevare anche di ufficio il vizio, sempre che il provvedimento viziato si trovi ancora legittimamente sub iudicè mentre, quando manchi questo presupposto, per non essere stato esperito dall'interessato il mezzo di impugnazione previsto dalla legge, anche il provvedimento affetto da nullita insanabile diviene definitivo. (V 115468, anno 1970, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 498 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 200, Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)