Sez. 2, Sentenza n. 13422 del 08/04/2026 Ud. (dep. 13/04/2026) Rv. 289831-01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - COGNIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE | Sentenza di condanna a pena non più modificabile per reato che prevede la confisca - Omessa statuizione sulla confisca - Sindacato officioso ex art. 609, comma 2, cod. proc. pen. - Sussistenza - Diversa qualificazione giuridica data al fatto dalla Corte di cassazione - Reato che non consente la confisca - Conseguenze - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - COGNIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE
Nel giudizio di legittimità è preclusa la statuizione sulla confisca, diretta o per equivalente, omessa con la decisione di condanna oggetto d'impugnativa, nel caso in cui la diversa e corretta qualificazione giuridica data al fatto dalla Corte ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., a fronte di una pena non più modificabile e in assenza dell'impugnazione dell'imputato, non consenta l'adozione della misura ablativa. (In applicazione del principio, la Corte ha rigettato il ricorso con cui il pubblico ministero aveva chiesto di disporre la confisca, diretta o per equivalente, in relazione al delitto di truffa aggravata ex art. 640-bis cod. pen., per cui v'era stata condanna, sul rilievo che la misura, in ragione dell'operata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 7, comma 1, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, non era ammessa).
Cod. Pen. art. 640 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 640 ter, Decreto Legge 28/01/2019 num. 4 art. 7 CORTE COST., Legge 28/03/2019 num. 26 art. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 611 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)