Sez. L, Sentenza n. 6656 del 19/07/1997 (Rv. 506171 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO | Erronea supposizione di un fatto escluso dagli atti o documenti di causa - Rapporto di causalità necessaria con la decisione - Necessità - Conseguenze - Fatto da valutare in più ampio contesto probatorio - Incidenza ai fini revocatori - Esclusione - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO
L'erronea supposizione dell'esistenza di un fatto la cui realtà debba invece incontrastabilmente essere esclusa può costituire motivo di revocazione della sentenza, ai sensi dell'art. 395 n. 4 cod. proc. civ., solo ove sussista una relazione di causalità necessaria tra l'erronea supposizione e la pronuncia del giudice di merito, ed invece quel mezzo di impugnazione non è esperibile nel caso di asserito errore incidente su fatti che, non decisivi in se stessi, debbano essere valutati in un più ampio contesto probatorio. (Fattispecie relativa alla relazione tra accertamento della titolarità di un rapporto di lavoro con un "acquaiolo" addetto alla distribuzione di acque irrigue e la individuazione dei proprietari dell'impianto: la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso la rilevanza ai fini in esame di un eventuale equivoco relativo quest'ultimo punto).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 1 n. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)