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Sez. 3, Sentenza n. 6557 del 29/03/2005 (Rv. 581358 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO | Nozione - Configurabilità - Condizioni - Fatto desunto da pluralità di elementi indiziari - Errore di fatto su un singolo elemento - Motivo di revocazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581358-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO

L'errore sul fatto può essere motivo di revocazione della sentenza, se il fatto stesso non abbia formato oggetto di un punto controverso, sul quale il giudice si sia pronunciato, qualora consista in una erronea percezione o in una svista materiale circa la sua esistenza o inesistenza, la quale deve apparire, per un verso, di immediata evidenza e di semplice e concreta constatazione, senza che il suo rilievo necessiti di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche, e, per altro verso, deve avere il carattere della "rilevanza", nel senso che deve essere collegata da un rapporto di causalità necessaria alla sentenza, che va dunque escluso se l'errore incide su fatti che, non decisivi in se stessi, debbono essere valutati in un più ampio contesto probatorio; ne consegue che se il giudice ritiene raggiunta la prova di un determinato fatto sulla base di una pluralità di elementi indiziari, l'errore materiale che cada su uno di tali elementi non vale ad escludere l'efficacia probatoria degli altri e ad incidere sulla decisione adottata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 1 n. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)