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Sez. 5, Sentenza n. 27002 del 21/12/2007 (Rv. 601690 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ - IN GENERE | Iscrizione a ruolo in pendenza dell'impugnazione dell'avviso di accertamento - Ammissibilità - Limiti - Intero ammontare della pretesa tributaria - Necessità.
Stato
decisa il 2007-12-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601690-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ - IN GENERE

In tema di imposta comunale sulla pubblicità, l'art. 9, comma quinto, del d. lgs. 15 novembre 1993, n. 507 non prevede, in pendenza del giudizio di primo grado contro l'avviso di accertamento, l'iscrizione a ruolo per frazioni della somma complessivamente pretesa dall'erario. Da ciò consegue che, anche quando il contribuente abbia impugnato in sede giudiziaria l'avviso di accertamento, resta consentito all'ente impositore di provvedere all'iscrizione a ruolo della pretesa tributaria per intero, e non soltanto nel limite di un terzo, come previsto dall'art. 15, comma primo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 15 com. 1 CORTE COST., DPR 15/11/1993 num. 507 art. 9 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)