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Sez. 5, Sentenza n. 7785 del 21/03/2008 (Rv. 602260 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ - IN GENERE | Iscrizione a ruolo in pendenza dell'impugnazione dell'avviso di accertamento - Ammissibilità - Limiti - Intero ammontare della pretesa tributaria - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602260-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ - IN GENERE

In tema di imposta comunale sulla pubblicità, l'art. 9, comma quinto, del d. lgs. 15 novembre 1993, n. 507 non prevede, in pendenza del giudizio di primo grado contro l'avviso di accertamento, l'iscrizione a ruolo per frazioni della somma complessivamente pretesa dall'erario. Da ciò consegue che, anche quando il contribuente abbia impugnato in sede giudiziaria l'avviso di accertamento, resta consentito all'ente impositore di provvedere all'iscrizione a ruolo della pretesa tributaria per intero, attesa peraltro l'inapplicabilità dell'art. 68 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, il quale prevede la riscossione frazionata del tributo solo per le somme determinate a seguito di una sentenza tributaria di merito.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 15 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 68 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 9 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)