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Sez. 3, Sentenza n. 2450 del 20/11/1970 (Rv. 348712 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA - NEL CORSO DEL GIUDIZIO - DIVIETO - ACCETTAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1970-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/348712-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA - NEL CORSO DEL GIUDIZIO - DIVIETO - ACCETTAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - SUFFICIENZA.*

Il divieto di proporre, nel giudizio di primo grado, nuove domande dopo la contestazione della lite non e imposto a pena di nullita. Pertanto, tale preclusione non puo essere eccepita dopo che la controparte abbia accettato il contraddittorio sulla nuova domanda. (V 107'70, mass n 344818).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)