Sez. 2, Sentenza n. 680 del 10/03/1972 (Rv. 356775 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI - NUOVA DOMANDA E NUOVE PROVE - AMMISSIBILITA DELLE MODIFICAZIONI - CONDIZIONI - DOMANDA NUOVA - DIVIETO - ACCETTAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - FATTISPECIE IN TEMA DI RETRIBUZIONE DI LAVORO SUBORDINATO.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI - NUOVA DOMANDA E NUOVE PROVE - AMMISSIBILITA DELLE MODIFICAZIONI - CONDIZIONI - DOMANDA NUOVA - DIVIETO - ACCETTAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - FATTISPECIE IN TEMA DI RETRIBUZIONE DI LAVORO SUBORDINATO.*
Nel corso del giudizio di primo grado e consentito modificare le domande che non siano precluse da specifiche Disposizioni di legge, ma ove vengano introdotte domande che rappresentino non gia una mera modificazione, bensi una novita rispetto alla pretesa originaria, il giudice non puo prenderle in esame, salvo che su di esse non sia stato accettato il contraddittorio, in quando il divieto, che mira a garantire il diritto di difesa, non e imposto a pena di nullita. (nella specie, l'attore aveva chiesto, con l'atto introduttivo, la condanna del convenuto al pagamento di una certa somma in dipendenza di un rapporto di lavoro, a titolo di retribuzione non corrisposta in un determinato periodo, ed aveva, poi, demandato in Sede di precisazione delle conclusioni, la condanna del convenuto al pagamento di altre somme, pretese su presupposti di fatto distinti, in quanto relative a titoli diversi o riferite a periodi diversi da quelli oggetto della domanda introduttiva. La Corte, accogliendo il ricorso contro la sentenza che aveva accolto la domanda proposta nell'udienza di precisazione delle conclusioni, ha affermato il principio di cui in massima). (V 2450'70, mass n 348712; 2154'70 mass n 348292).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)