Sez. L, Sentenza n. 7018 del 27/05/2000 (Rv. 536987 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE | Diritto alla qualifica superiore - Assegnazione delle mansioni superiori mediante provvedimento formale - Necessità - Esclusione - Ente pubblico - Assegnazione di mansioni superiori - Successivo annullamento dell'organo tutorio - Irrilevanza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE
L'attribuzione al lavoratore di una qualifica superiore in relazione all'esercizio di fatto, per un determinato periodo, delle mansioni corrispondenti, ai sensi dell'art. 2103 cod. civ., non esige che l'assegnazione delle mansioni avvenga mediante un provvedimento formale, essendo sufficiente a tal fine che il datore di lavoro, anche mediante un comportamento concludente, manifesti il consenso all'espletamento delle mansioni superiori; pertanto, nell'ipotesi in cui queste ultime siano state espletate nell'ambito di un rapporto di lavoro intercorso con ente pubblico, resta irrilevante, ai fini predetti, che il relativo provvedimento sia divenuto inefficace per l'annullamento da parte dell'organo tutorio di controllo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)