diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 2433 del 09/02/2004 (Rv. 570004 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE | Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo relative a reti di erogazione di pubblici servizi - Determinazione della tassa - Commisurazione alla parte della strada effettivamente occupata - Entità dell'effettiva occupazione - Prova - Onere a carico dell'ente impositore.
Stato
decisa il 2004-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570004-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

In tema di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), e con riguardo alle occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo connesse all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, la tassa va commisurata, ai sensi dell'art. 47, comma 1, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 - come sostituito dall'art. 1 del d.lgs. 28 dicembre 1993, n. 566 -, non alla lunghezza della strada, ma unicamente alla lunghezza di quella parte del sottosuolo o del soprassuolo della stessa effettivamente occupata. Ne consegue che, in caso di contestazione da parte del contribuente, grava sull'ente impositore - in base al principio generale secondo cui l'amministrazione finanziaria è tenuta a fornire la prova del fondamento della pretesa fiscale - l'onere di provare, anche tramite presunzioni, la misura dell'effettiva occupazione, quale parametro indefettibile per la determinazione della tassa dovuta.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 46 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 47 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/12/1993 num. 566 art. 1, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)