Sez. 5, Sentenza n. 663 del 14/01/2005 (Rv. 580650 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE | Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo relative a reti di erogazione di pubblici servizi - Accertamento - In base all'occupazione effettiva - Accertamento induttivo - Preclusione - Fondamento.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE
In tema di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), e con riguardo alle occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo connesse all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, la normativa dettata dal d. lgs. 15 novembre 1993, n. 507, impone al comune o alla provincia di accertare l'ammontare del tributo sulla base dell'occupazione effettiva, misurata secondo la lunghezza della parte di strade pubbliche occupata dagli impianti, sicché è inammissibile il ricorso ad un accertamento induttivo, basato sulla comparazione con altre reti di pubblica utilità, non potendosi presumere che lo sviluppo di una rete elettrica sia necessariamente uguale o "non inferiore" (o minore) rispetto allo sviluppo della rete telefonica, del gas ovvero dell'acqua: al contrario, quando l'ente locale dispone degli strumenti di accertamento analitico - misurazione "in loco" delle strade, controllo delle concessioni o autorizzazioni richieste dall'utente -, la verifica della "effettiva occupazione" non può prescindere da un accertamento diretto.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 46 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 47 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 50, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 51
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)