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Sez. L, Sentenza n. 6068 del 23/11/1984 (Rv. 437719 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - PRINCIPIO DELL'OMNICOMPRENSIVITÀ - REGOLA GENERALE DELL'ORDINAMENTO - ESCLUSIONE - DETERMINAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE DI PAGA PER LAVORO STRAORDINARIO E FESTIVO - CLAUSOLA COLLETTIVA INDIVIDUANTE COME PARAMETRO IL SOLO STIPENDIO, L'INDENNITÀ DI CONTINGENZA E QUOTE DI TREDICESIMA MENSILITÀ, CON ESCLUSIONE DI ALTRE COMPONENTI - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1984-11-23
Alla data
2026-11-06
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/437719-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - PRINCIPIO DELL'OMNICOMPRENSIVITÀ - REGOLA GENERALE DELL'ORDINAMENTO - ESCLUSIONE - DETERMINAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE DI PAGA PER LAVORO STRAORDINARIO E FESTIVO - CLAUSOLA COLLETTIVA INDIVIDUANTE COME PARAMETRO IL SOLO STIPENDIO, L'INDENNITÀ DI CONTINGENZA E QUOTE DI TREDICESIMA MENSILITÀ, CON ESCLUSIONE DI ALTRE COMPONENTI - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*

Poiché il principio della cosiddetta omnicomprensività della retribuzione (con inclusione cioè di ogni compenso avente i caratteri della continuità, obbligatorietà e determinatezza) non integra una regola generale dell'ordinamento, la quale imponga, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge e dal contratto, ogni elemento di tipo retributivo nella base di calcolo da utilizzare per la quantificazione di altre competenze correlate alla retribuzione stessa, deve ritenersi consentito all'autonomia collettiva, al fine della Determinazione della maggiorazione di paga per il lavoro straordinario e festivo, di fissare come parametro il solo stipendio e l'indennità di contingenza, con le quote di tredicesima mensilità, escludendo le altre componenti del trattamento retributivo, ove risultino rispettati i precetti dell'art. 36 della Costituzione, in tema di quantità della retribuzione, nonché il disposto dell'art. 2108 cod. civ., circa l'effettiva maggiore entità di quella paga rispetto al compenso per lavoro ordinario. (V 287/83, mass n 425093; (V 4148/82, mass n 422123; (Conf 2183/84, mass n 434219).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)