Sez. L, Sentenza n. 287 del 14/01/1983 (Rv. 425093 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - COMPENSI AVENTI IL CARATTERE DELLA CONTINUITÀ, OBBLIGATORIETÀ E DETERMINATEZZA O DETERMINABILITÀ - INCLUSIONE - LIMITI - NON COMPUTABILITÀ PER DISPOSIZIONI GENERALI O INDIVIDUALI - LEGITTIMITÀ - CONSEGUENZE - DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE IN SENSO OMNICOMPRENSIVO DA PARTE DEL GIUDICE - DIVIETO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - COMPENSI AVENTI IL CARATTERE DELLA CONTINUITÀ, OBBLIGATORIETÀ E DETERMINATEZZA O DETERMINABILITÀ - INCLUSIONE - LIMITI - NON COMPUTABILITÀ PER DISPOSIZIONI GENERALI O INDIVIDUALI - LEGITTIMITÀ - CONSEGUENZE - DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE IN SENSO OMNICOMPRENSIVO DA PARTE DEL GIUDICE - DIVIETO.*
Seppure normalmente nel concetto di retribuzione rientrano tutti i compensi aventi il carattere della continuità, della obbligatorietà e della determinatezza o della determinabilità, questo non esclude che, per effetto di Disposizioni generali o individuali ed in vista di particolari fini, alcuni dei predetti compensi non rientrino nel concetto di retribuzione. Ove ciò accada - e, se ascrivibile ad accordi, sia legittimo perché l'autonomia individuale o collettiva abbia rispettato i limiti fissati a tutela di diritti inderogabili dei lavoratori (art. 36 cost.) - al giudice non è consentito intendere la retribuzione in senso omnicomprensivo ma è imposto invece l'Obbligo di ricavare dalla legge o dal patto appunto quel più limitato concetto, per modo che in esso trovino posto soltanto i compensi assunti come rilevanti dalla norma che regola il caso. (Conf 1175/79, mass n 397387).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)