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Sez. 1, Sentenza n. 678 del 26/03/1964 (Rv. 300936 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO SOMMARIO DI CUI ALLA LEGGE 13 GIUGNO 1942 N 794 - LIQUIDAZIONE A CARICO DEL CLIENTE - INGIUNZIONE - PROCEDIMENTO ORDINARIO O SOMMARIO - FACOLTA DEL DIFENSORE - OPPOSIZIONE - COMPETENZA DEL GIUDICE DELL'INGIUNZIONE - RITO SOMMARIO - APPLICABILITA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1964-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/300936-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO SOMMARIO DI CUI ALLA LEGGE 13 GIUGNO 1942 N 794 - LIQUIDAZIONE A CARICO DEL CLIENTE - INGIUNZIONE - PROCEDIMENTO ORDINARIO O SOMMARIO - FACOLTA DEL DIFENSORE - OPPOSIZIONE - COMPETENZA DEL GIUDICE DELL'INGIUNZIONE - RITO SOMMARIO - APPLICABILITA - LIMITI.*

In base alla disciplina prevista dalla legge professionale forense 13 giugno 1942 n. 794, il difensore, per ottenere la liquidazione del compenso dovutogli puo scegliere o il procedimento di liquidazione con ricorso al capo dell' ufficio giudiziario adito per il processo cui le prestazioni professionali si riferiscono (art. 28), che decide, sentite le parti, in camera di consiglio, con ordinanza non impugnabile (art. 29), o il procedimento ordinario di ingiunzione (art. 30), nell'ipotesi in cui l'avvocato o il procuratore abbia scelto il procedimento ordinario di ingiunzione ed il compenso si riferisca a prestazioni professionali svoltesi davanti ad un giudice diverso da quello che ha emesso il decreto ingiuntivo, deve ritenersi che competente a decidere sull'opposizione al decreto stesso e sempre il giudice che ha emesso l'ingiunzione, e non quello davanti al quale si sono svolte le prestazioni professionali, e che, per la decisione dell'opposizione deve essere osservato lo speciale rito sommario di cui al l'art. 30 della legge n. 794 del 1942, e non le regole relative al normale procedimento di cognizionè tuttavià nella sola ipotesi in cui il preteso debitore contesti la sua qualita di cliente dell'avvocato o procuratore, deve essere esclusa l'applicazione del detto procedimento speciale. (Cfr. 2333-63' 921-62' 2668-60' 3155-56' 1039-50).*

Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)