Sez. 2, Sentenza n. 2613 del 14/04/1983 (Rv. 427497 - 01)
COMPETENZA CIVILE - IN GENERE - LIQUIDAZIONE DELLE SPESE E DEI COMPENSI DELL'AVVOCATO O PROCURATORE NEI CONFRONTI DEL PROPRIO CLIENTE - COMPETENZA FUNZIONALE DEL CAPO DELL'UFFICIO ADITO PER IL PROCESSO - DEROGABILITÀ - ESCLUSIONE - PRETURA SUDDIVISA IN SEZIONI - LIQUIDAZIONE INERENTE AD UNA CAUSA DI LAVORO - COMPETENZA DEL DIRIGENTE DELLA SEZIONE LAVORO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - COMPETENZA DEL TITOLARE DELLA PRETURA.*
COMPETENZA CIVILE - IN GENERE - LIQUIDAZIONE DELLE SPESE E DEI COMPENSI DELL'AVVOCATO O PROCURATORE NEI CONFRONTI DEL PROPRIO CLIENTE - COMPETENZA FUNZIONALE DEL CAPO DELL'UFFICIO ADITO PER IL PROCESSO - DEROGABILITÀ - ESCLUSIONE - PRETURA SUDDIVISA IN SEZIONI - LIQUIDAZIONE INERENTE AD UNA CAUSA DI LAVORO - COMPETENZA DEL DIRIGENTE DELLA SEZIONE LAVORO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - COMPETENZA DEL TITOLARE DELLA PRETURA.*
La Competenza del capo dell'ufficio giudiziario adito per il processo - fissata dagli artt. 28 e 29 della legge 13 giugno 1942 n. 794 per la liquidazione delle spese e dei compensi, in materia civile, dell'avvocato o procuratore nei confronti del proprio cliente - è funzionale e inderogabile in riferimento non solo all'ufficio, bensì pure alla persona del titolare di questo (Presidente del collegio, se l'organo è collegiale, e giudice unico che è a capo dell'ufficio, se questo è costituito come tale). Nè rileva che trattasi di pretura suddivisa in Sezioni, in quanto siffatta suddivisione, anche per le Sezioni del lavoro istituite dopo la riforma introdotta con la legge 11 agosto 1973 n. 533, risponde ad esigenze meramente organizzative, rimanendo estranea al concetto di Competenza, con la conseguenza che, ove la suindicata liquidazione inerisca ad una causa di lavoro, la Competenza ex artt. 28 e 29 citati spetta non al dirigente della Sezione lavoro della pretura, ma al titolare di questa. (V 3272/79, mass n 399653; (V 3483/72, mass n 361385; (V 3627/69, mass n 343846; (V 678/64, mass n 300936).*
Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)