Sez. 1, Sentenza n. 5534 del 08/06/1994 (Rv. 486928 - 01)
Azienda - Cessione - Successione nei contratti | Facoltà di recesso - Disciplina dei requisiti di efficacia della cessione del contratto ex art. 1407 cod. civ. - Inapplicabilità - Trasferimento della azienda - Notizia o conoscenza avuta dal terzo contraente - Dimostrazione - Soggetto onerato - Fattispecie.
Azienda - Cessione - Successione nei contratti
Il trasferimento d'azienda comporta a norma dell'art. 2558 cod. civ. salvo patto contrario) la cessione "ipso iure" dei rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive, che non abbiano carattere personale, ineriscano all'esercizio dell'azienda e non siano ancora esauriti, escludendosi l'applicabilità della disciplina dei requisiti di efficacia della cessione del contratto disposti dall'art. 1407 cod. civ., in quanto il secondo comma del citato art. 2558 ricollega alla notizia del trasferimento dell'azienda e non già del contratto la facoltà di recedere dallo stesso, così derogando al descritto effetto automatico del trasferimento dell'azienda. Resta a carico di chi invoca gli effetti della cessione la dimostrazione della notizia o della conoscenza del trasferimento della azienda, avuta dal terzo contraente, nonché del momento in cui detta notizia sia a questi pervenuta (nella specie in base a tali principi la S.C. ha annullato la decisione di merito che, presupponendo come necessaria una attività positiva di comunicazione da parte della società cedente la azienda, non aveva indagato sui fatti in base ai quali detta società assumeva risultasse provato che il terzo contraente avesse avuto notizia del trasferimento, senza poi recedere.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1407, Cod. Civ. art. 2558
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)