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Sez. 1, Sentenza n. 4242 del 14/05/1997 (Rv. 504311 - 01)

AZIENDA - CESSIONE - SUCCESSIONE NEI CONTRATTI | Affitto di azienda - Successione dell'affittuario - Automaticità - Comunicazione o accettazione della cessione - Necessità ai fini della successione nei contratti - Esclusione - Onere di comunicazione della cessione - Funzione.
Stato
decisa il 1997-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/504311-01

AZIENDA - CESSIONE - SUCCESSIONE NEI CONTRATTI

La successione dell'affittuario nei contratti relativi all'esercizio dell'azienda che non abbiano carattere personale avviene, a norma dell'art. 2558 cod.civ., "ope legis" ed è efficace nei confronti del terzo contraente senza che egli debba accettarla o che sia necessario dargliene comunicazione, costituendo tale comunicazione oggetto di un onere a carico dell'alienante e dell'acquirente dell'azienda (e dei soggetti ad essi equiparati)finalizzato solo al decorso del termine di tre mesi entro il quale è consentito al terzo di recedere dal contratto, ciò che presuppone la avvenuta successione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2558

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)