Sez. U, Sentenza n. 8675 del 17/07/1992 (Rv. 478231 - 01)
Edilizia popolare ed economica - Assegnazione - Posizioni soggettive | Conseguimento della cessione dell'alloggio in proprietà - Facoltà dell'assegnatario maturata sulla base dei requisiti prescritti dal d.P.R. 17 gennaio 1959 n. 2 e dalla legge n. 60 del 1963 - Posizione di diritto soggettivo dell'assegnatario - Successiva disciplina delle leggi n. 513 del 1977 e n. 457 del 1978 - Ininfluenza - Controversie concernenti la cessione - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Presenza di un provvedimento amministrativo preclusivo della cessione - Irrilevanza - Disciplina dell'art. 11 comma tredicesimo del d.P.R. n. 1035 del 1972 - Rilevanza - Esclusione.
Edilizia popolare ed economica - Assegnazione - Posizioni soggettive
In tema di edilizia economica e popolare, la facoltà dell'assegnatario di conseguire la cessione dll'alloggio in proprietà maturata nel concorso dei requisiti prescritti dal D.P.R. 17 gennaio 1959 n. 2 e della legge 14 febbraio 1963 n. 60, integra una posizione di diritto soggettivo, tale rimasta anche sotto l'impero della successiva disciplina di cui alle leggi 8 agosto 1977 n. 513 e 5 agosto 1978 n. 457. Ne consegue che sono devolute alla giurisdizione ordinaria le controversie concernenti la suddetta cessione, anche in presenza di un provvedimento amministrativo preclusivo della stessa, come l'annullamento dell'assegnazione (nella specie, per possesso di altro alloggio), senza che rilevi in contrario il disposto dell'art. 11, comma tredicesimo del D.P.R. 30 dicembre 1972 n. 1035, il quale, nel limitare ai soli casi di provvedimenti di decadenza l'ivi prevista facoltà di opposizione davanti al Pretore - con effetto anche nel territorio della Regione Liguria, dopo la dichiarazione di illegittimità costituzionale (sentenza n. 594 del 1990) dello art. 46 comma settimo della legge regionale 28 febbraio 1983 n. 6, che estendeva identica facoltà anche ai casi di opposizione avverso i decreti di annullamento e di revoca delle assegnazioni - non deroga ai generali criteri di riparto di giurisdizione, ma appronta semplicemente un rimedio processuale particolarmente efficace rispetto a taluni provvedimenti.
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., DPR 17/01/1959 num. 2 CORTE COST., DPR 14/02/1963 num. 60 CORTE COST., DPR 30/12/1972 num. 1035 art. 11 CORTE COST., Legge 08/08/1977 num. 513 CORTE COST., Legge 05/08/1978 num. 457 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)