Sez. U, Ordinanza n. 2063 del 11/02/2003 (Rv. 560406 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CONTRATTI DELLA P.A. - IN GENERE | Alloggi di edilizia residenziale pubblica - Contratto preliminare di compravendita - Successivo ingiustificato rifiuto della P.A. di stipulare il definitivo - Domanda "ex" art. 2932 cod. civ. - Devoluzione al giudice ordinario - Perfezionamento del procedimento amministrativo di cessione in proprietà dell'alloggio - Domanda dell'assegnatario - Accettazione - Versamento del prezzo - Azione di accertamento dell'intervenuto trasferimento in proprietà dell'alloggio - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CONTRATTI DELLA P.A. - IN GENERE
Qualora la pubblica amministrazione, per la migliore realizzazione degli interessi generali ad essa affidati, ricorra allo strumento privatistico del contratto preliminare di vendita di alloggi economici e popolari, deve riconoscersi al promissario, a fronte di un ingiustificato rifiuto alla stipulazione del definitivo, e nel persistente concorso delle condizioni iniziali che avevano indotto l'amministrazione ad approvare ed autorizzare l'operazione, la facoltà di adire il giudice ordinario, a norma dell'art. 2932 cod. civ., per ottenere una sentenza che tenga luogo del contratto non concluso. La giurisdizione del giudice ordinario sussiste anche quando, pervenuto a conclusione il procedimento amministrativo volto alla cessione dell'alloggio e comunicati da parte dell'ente assegnante l'accettazione della domanda dell'assegnatario e la determinazione del prezzo, questi agisca per ottenere l'accertamento dell'avvenuta cessione in proprietà del bene.
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1993 num. 560, Cod. Civ. art. 2932
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)