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Sez. 2, Sentenza n. 343 del 11/01/2001 (Rv. 543075 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - IN GENERE | Scrittura privata intervenuta tra un terzo e il condominio - Potere del condomino, parte del giudizio, di disconoscerla, in contrasto con la volontà espressa o tacita dell'amministratore del condominio, anch'esso parte del giudizio - Esclusione - Fondamento - Contestazione del condomino del potere dell'amministratore di rappresentare il condominio nella stipula del negozio contenuto nella scrittura - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2001-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/543075-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - IN GENERE

Il condomino - attore per la tutela di un bene comune - non può, in contrapposizione alla volontà, espressa o tacita, dell'amministratore del condominio, anch'esso parte del giudizio, disconoscere la scrittura privata intervenuta tra il condominio, in persona del precedente amministratore, ed un terzo, perché il singolo condomino non può sostituirsi a colui che rappresenta gli interessi della collettività secondo la delibera della maggioranza assembleare, ma può contestare il potere dell' amministratore di agire in nome e per conto dei condomini nella stipula del negozio racchiuso dalla scrittura.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1131, Cod. Civ. art. 1105 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1388, Cod. Civ. art. 1387, Cod. Civ. art. 2702, Cod. Proc. Civ. art. 215

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)