Sez. 2, Sentenza n. 5958 del 01/07/1996 (Rv. 498336 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - SOTTOSCRIZIONE - IN GENERE | Mancato disconoscimento - Effetti - Incontestabilità della provenienza della scrittura - Estensione di tale incontestabilità al contenuto delle dichiarazioni - Esclusione - Conseguenza - Deferimento di giuramento sulla verità di circostanza contraria al contenuto di dichiarazione di quietanza - Ammissibilità.
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - SOTTOSCRIZIONE - IN GENERE
Il riconoscimento tacito della scrittura privata ai sensi dell'art. 215 cod.proc.civ. e la verificazione della stessa ex art. 216 stesso codice, attribuiscono alla scrittura il valore di piena prova fino a querela di falso, secondo quanto dispone l'art. 2702 cod.civ., della sola provenienza della stessa da chi ne appare come sottoscrittore e non anche della veridicità delle dichiarazioni in essa rappresentate, il cui contenuto può essere contestato dal sottoscrittore con ogni mezzo di prova, entro i limiti di ammissibilità propri di ciascuno di essi, e perciò anche(come nella specie) deferendo alla controparte giuramento decisorio sulla circostanza contraria a quella rappresentata in una dichiarazione di quietanza, al fine di contestare l'importo dalla stessa risultante.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2702, Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 215, Cod. Proc. Civ. art. 233 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)