Sez. 1, Sentenza n. 2178 del 12/06/1976 (Rv. 380976 - 01)
POSSESSO - EFFETTI - ACQUISTO DELLA PROPRIETA DI MOBILI - BUONA FEDE - IN GENERE - DELL'ACQUIRENTE A NON DOMINO - PRESUNZIONE LEGALE - PROVA CONTRARIA - ONERE DEL RIVENDICANTE - PROVE PRESUNTIVE - AMMISSIBILITA.*
POSSESSO - EFFETTI - ACQUISTO DELLA PROPRIETA DI MOBILI - BUONA FEDE - IN GENERE - DELL'ACQUIRENTE A NON DOMINO - PRESUNZIONE LEGALE - PROVA CONTRARIA - ONERE DEL RIVENDICANTE - PROVE PRESUNTIVE - AMMISSIBILITA.*
La buona fede nel possesso dell'acquirente a non domino di bene mobile va presunta, ai sensi dell'art 1147 cod civ, con la conseguenza che spetta a chi rivendichi il bene, al fine di escludere in favore del possessore gli effetti di cui all'art 1153 cod civ, di fornire la prova della mala fede o della colpa grave del possessore medesimo, al momento della consegna. Tale prova puo essere data anche mediante presunzioni semplici, purche gravi, precise e concordanti, e tali da prevalere sull'indicata presunzione legale. (V 3195/71, mass n 354593).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1147, Cod. Civ. art. 1153, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)