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Sez. 2, Sentenza n. 4328 del 16/05/1997 (Rv. 504393 - 01)

POSSESSO - EFFETTI - ACQUISTO DELLA PROPRIETÀ DI MOBILI - BUONA FEDE - IN GENERE | Presunzione della buona fede del possesso - Conseguente onere della prova a carico del "rivendicante" - Contenuto della prova - Presunzioni semplici - Ammissibilità - Limiti.
Stato
decisa il 1997-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/504393-01

POSSESSO - EFFETTI - ACQUISTO DELLA PROPRIETÀ DI MOBILI - BUONA FEDE - IN GENERE

La buona fede nel possesso, dell'acquirente "a non domino" di bene mobile va presunta, ai sensi dell'art. 1147 cod. civ., con la conseguenza che spetta a chi rivendichi il bene, al fine di escludere in favore del possessore gli effetti di cui all'art. 1153 cod. civ., di fornire la prova della malafede o della colpa grave del possessore medesimo, al momento della consegna. Tale prova può essere data anche mediante presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, e tali da prevalere sull'indicata presunzione legale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1147, Cod. Civ. art. 1153, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)