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Sez. L, Sentenza n. 600 del 22/01/1994 (Rv. 485085 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Per mutuo consenso - Dimissioni | Incentivo all'esodo volontario mediante dimissioni entro un certo termine, con riserva di accettazione delle medesime - Proposta di risoluzione consensuale - ConfigurabilitĂ  - Estinzione del rapporto con l'adesione del datore di lavoro - ModalitĂ .
Stato
decisa il 1994-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485085-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Per mutuo consenso - Dimissioni

Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro, allo scopo di favorire l'esodo volontario del personale, disponga l'erogazione di un incentivo economico per i lavoratori che presentino entro un certo termine le dimissioni, che il datore stesso si riserva di accettare, la comunicazione del recesso del dipendente costituisce una semplice proposta di risoluzione consensuale del rapporto, il quale si estingue con l'adesione, che può essere manifestata anche implicitamente, attraverso l'esecuzione di fatto degli adempimenti inerenti alla risoluzione del rapporto (come, ad esempio, con la liquidazione delle relative spettanze), da parte del datore di lavoro, destinatario della proposta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)