Sez. L, Sentenza n. 5940 del 24/03/2004 (Rv. 571519 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - PER MUTUO CONSENSO DIMISSIONI | Dimissioni "incentivate" - Equiparazione al licenziamento - Esclusione - Diritto di preferenza del lavoratore dimissionario in caso di assunzioni da parte dell'ex datore di lavoro - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - PER MUTUO CONSENSO DIMISSIONI
Le dimissioni c.d. "incentivate", e cioè agevolate da provvidenze o incentivi, analogamente alla mobilità volontaria e al prepensionamento, danno luogo alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, e come tali non sono equiparabili al licenziamento; ne consegue che il lavoratore che abbia risolto volontariamente il contratto di lavoro, sebbene su sollecitazione del datore di lavoro e dietro riconoscimento di un incentivo economico, non ha diritto ad essere preferito nelle assunzioni, ex art. 15 della legge n. 264 del 1949 e dell'art. 8 della legge n. 233 del 1991, in quanto è destinatario dell'obbligo legale di riassunzione solo l'imprenditore che abbia licenziato per riduzione del personale.
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1997 num. 151, Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 8 CORTE COST., Legge 29/04/1949 num. 264 art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)