diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 4911 del 09/10/1985 (Rv. 442291 - 01)

TRIBUTI LOCALI - IMPOSTE DI CONSUMO (DAZIO) - APPALTO - APPALTATORE - PERSONALE DIPENDENTE - AGEVOLAZIONI PER IL PERSONALE COLLOCATO ANTICIPATAMENTE A RIPOSO - DISCIPLINA EX ART. 23 DEL D.P.R. N. 649 DEL 1972 - INFLUENZA SULLA NORMATIVA DEL DEFINITIVO TRATTAMENTO PENSIONISTICO A CARICO DEL FONDO SPECIALE DI PREVIDENZA EX LEGGE N. 370 DEL 1966 - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-10-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442291-01

TRIBUTI LOCALI - IMPOSTE DI CONSUMO (DAZIO) - APPALTO - APPALTATORE - PERSONALE DIPENDENTE - AGEVOLAZIONI PER IL PERSONALE COLLOCATO ANTICIPATAMENTE A RIPOSO - DISCIPLINA EX ART. 23 DEL D.P.R. N. 649 DEL 1972 - INFLUENZA SULLA NORMATIVA DEL DEFINITIVO TRATTAMENTO PENSIONISTICO A CARICO DEL FONDO SPECIALE DI PREVIDENZA EX LEGGE N. 370 DEL 1966 - ESCLUSIONE.*

Il d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 649, che detta norme concernenti i servizi ed il personale delle abolite imposte di consumo, in particolare ha previsto all'art. 23 - nell'accordare alcune agevolazioni in favore di coloro che intendevano chiedere l'anticipata risoluzione del rapporto di impiego - l'erogazione a titolo provvisorio, e quindi salvo conguaglio in Sede di liquidazione definitiva, sia di una parte (il 75%) del presunto ammontare dell'indennità spettante per la risoluzione del rapporto di lavoro, sia di un assegno mensile pari, per i dipendenti di nomina privata, al 75% di un tredicesimo della retribuzione annua goduta al 31 dicembre 1972. Pertanto tale disciplina, stante il carattere strettamente provvisorio delle erogazioni predette, non ha modificato affatto la normativa del definitivo trattamento pensionistico a carico del fondo speciale di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo, quale disciplinato dalla legge 24 maggio 1966 n. 370, che inoltre per la sua specialità non può ritenersi neppure sostituita dalla legge 30 aprile 1969 n. 153 regolante esclusivamente le prestazioni dell'Assicurazione generale obbligatoria e non estensibile al di fuori della disciplina delle pensioni ordinarie. (V 1814/78, mass n 391207).*

Riferimenti normativi: Legge 24/05/1966 num. 370, Legge 30/04/1969 num. 153 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 649 art. 23

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)