Sez. L, Sentenza n. 1814 del 17/04/1978 (Rv. 391207 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITA E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA - FONDO PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE IMPOSTE DI CONSUMO - RETRIBUZIONE PENSIONABILE - COMPUTO - PRINCIPIO DI AUTOMATISMO DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI - INAPPLICABILITA - CONTRIBUZIONE EFFETTIVA - RILEVANZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITA E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA - FONDO PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE IMPOSTE DI CONSUMO - RETRIBUZIONE PENSIONABILE - COMPUTO - PRINCIPIO DI AUTOMATISMO DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI - INAPPLICABILITA - CONTRIBUZIONE EFFETTIVA - RILEVANZA.*
Il principio di automatismo delle prestazioni previdenziali enunciato in via generale dall'art 2116, primo comma, cod civ, trova applicazione solo in quanto il sistema delle leggi speciali vi si adegui, disponendo espressamente in proposito e provvedendo in ordine alla relativa provvista finanziaria. Pertanto, in tema di pensioni esso principio opera, a norma dell'art 27, secondo comma, del RDL n 636 del 1939 (nel testo risultante dall'art 40 della legge n 153 del 1969) soltanto relativamente alle pensioni ordinarie, facenti capo all'Assicurazione generale obbligatoria, ma non si applica ai fondi di previdenza speciali, regolati da diversa ed autonoma disciplina, ed in particolare al fondo per il personale addetto alle imposte di consumo, per il quale la retribuzione pensionabile viene computata, ai sensi dell'art 3 della legge n 736 del 1952, solo sulla base dei contributi effettivamente versati. Ne su questo regime ha influito la legge n 370 del 1966, che non ha svincolato le pensioni a carico del detto fondo dalla sussistenza del requisito contributivo, e neppure l'art 40 della citata legge n 153 del 1969 e 23 ter della legge n 267 del 1972 in forza del rinvio generico dell'art 33 del RD del 1939 n 1863 a tutte le Disposizioni del RDL 4 ottobre 1935 n 1827, giacche questo rinvio non puo operare per le materie specificamente disciplinate dalla legge speciale.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116, Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 27, Regio Decr. 20/10/1939 num. 1863 art. 33, Legge 06/06/1952 num. 736 art. 3, Legge 24/05/1966 num. 370, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 40
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)