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Sez. 3, Sentenza n. 118 del 15/01/1972 (Rv. 355846 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITA DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE - RESPONSABILITA EXTRACONTRATTUALE - CONFIGURABILITA - APPLICABILITA DELL'ART 1669 COD CIV AL COSTRUTTORE - VENDITORE.*
Stato
decisa il 1972-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/355846-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITA DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE - RESPONSABILITA EXTRACONTRATTUALE - CONFIGURABILITA - APPLICABILITA DELL'ART 1669 COD CIV AL COSTRUTTORE - VENDITORE.*

La responsabilita prevista dall'art 1669 cod civ si inquadra nello ambito della responsabilita extracontrattuale e quindi e ricollegabile non solo alla posizione del costruttore-appaltatore ma anche a quella del costruttore-venditore, trattandosi di norma posta a tutela di interesse generale inderogabile sancita con il rigore delle norme che attengono all'ordine pubblico.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1669

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)