Sez. 2, Sentenza n. 1081 del 30/01/1995 (Rv. 490102 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE | Parti comuni di un edificio condominiale - Gravi difetti di costruzione - Azione di responsabilità ex art. 1669 cod. civ. - Legittimazione attiva dei condomini e dell'amministratore del condominio - Delibera assembleare - Necessità - Esclusione - Legittimazione passiva.
APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE
All'azione di responsabilità per gravi difetti della costruzione, di cui all'art. 1669 cod. civ., relativa a parti comuni di un edificio condominiale (nella specie, impianto centralizzato di riscaldamento) è abilitato, oltre ai condomini, l'amministratore del condominio, a norma degli artt. 1130, n. 4, e 1131, primo comma, cod. civ, non essendo, pertanto, necessaria una delibera dell'assemblea dei condomini; mentre soggetto passivo della responsabilità prevista dalle norme innanzi citate può essere non soltanto chi abbia eseguito la costruzione in dipendenza di un contratto d'appalto, bensì qualunque costruttore che abbia realizzato l'immobile con gestione diretta.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1669
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)