Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24355 del 05/08/2022 (Rv. 665706 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Caratteristiche di tale giudizio - Determinazione di un importo minore di quello già oggetto di stima - Domanda riconvenzionale dell'espropriante - Necessità - Successiva rinuncia - Conseguenze - Violazione dell'art. 112 c.p.c. - Sussistenza.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA
In tema di espropriazione per pubblica utilità, il giudizio di opposizione alla stima non ha carattere impugnatorio, ma introduce un ordinario giudizio di cognizione sul rapporto, volto all'accertamento del "quantum" effettivamente dovuto, sicché, in ossequio al principio della domanda, in presenza di una stima definitiva, non può procedersi ad una determinazione dell'indennità "in peius" per l'espropriato, a meno che l'espropriante non formuli domanda riconvenzionale; ne consegue che, ove quest'ultima sia oggetto di rinuncia, il giudice non può condannare l'espropriato alla restituzione delle somme che, in base alla stima giudiziale, abbia incassato in eccesso, incorrendo altrimenti nella violazione dell'art. 112 c.p.c.
Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112, DPR 08/06/2001 num. 327 art. 54
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)