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Sez. 1, Ordinanza n. 25707 del 26/09/2024 (Rv. 672419-02)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - IN GENERE | Indennizzo ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001 - Giudizio di determinazione dell’indennità - Natura - Poteri del giudice - Conseguenze.
Stato
decisa il 2024-09-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672419-02

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - IN GENERE

In tema di acquisizione sanante, il giudizio di determinazione dell'indennizzo ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001 non ha natura di impugnazione dell'atto amministrativo che lo ha determinato, poiché non si esaurisce nel mero controllo delle statuizioni adottate in tale sede, ma è diretto a stabilire il quantum effettivamente dovuto, nel quale il giudice compie la valutazione in piena autonomia, seppur nei limiti delle domande e delle eccezioni ritualmente formulate dalle parti, sicché, ove il privato richieda la corretta determinazione del valore del bene e la liquidazione dell'indennità corrispondente al risarcimento del danno da illegittima occupazione, ai sensi del comma 3 del citato art. 42-bis, e l'Amministrazione non eccepisca la prescrizione del credito vantato, l'importo dovuto va calcolato tenendo conto dell'indennità spettante a partire dal momento di inizio dell'occupazione illegittima.

DPR 08/06/2001 num. 327 art. 42 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)