Sez. 1, Sentenza n. 9528 del 13/07/2001 (Rv. 548137 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - INGIUNZIONE - IN GENERE | Notificazione - Nullità - Tempestiva opposizione - Sanatoria - Sussistenza.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - INGIUNZIONE - IN GENERE
La nullità della notifica dell'ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative è sanata, per il raggiungimento dello scopo dell'atto, dalla proposizione di una tempestiva e rituale opposizione a norma dell'art. 22 della legge 24 Novembre 1981, n. 689.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)