Sez. 1, Sentenza n. 2184 del 22/02/1992 (Rv. 475879 - 01)
Sanzioni amministrative - Applicazione - Ordinanza - Ingiunzione - In genere | Notificazione - Nullità - Sanatoria ex artt. 156 e 160 cod. proc. civ. per effetto della opposizione - Ammissibilità.
Sanzioni amministrative - Applicazione - Ordinanza - Ingiunzione - In genere
Poiché l'art. 18, quarto comma, della legge 24 novembre 1981 n. 599 dispone che la notificazione dell'ordinanza-ingiunzione è "eseguita nelle forme previste dall'art. 14", il quale, nel quarto comma, richiama "le modalità previste dal codice di procedura civile", le nullità della notificazione dell'ordinanza-ingiunzione sono suscettibili di sanatoria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 156 e 160 cod. proc. civ., per effetto dell'opposizione proposta avverso il provvedimento sanzionatorio secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981 n. 689.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)