Sez. 2, Sentenza n. 408 del 28/01/1978 (Rv. 389708 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - IN GENERE - INCOMPETENZA - DEDUZIONE FONDATA SU CLAUSOLA CONTRATTUALE PREVEDENTE LA COMPETENZA ESCLUSIVA DI ALTRO FORO - ACCERTAMENTO DELLA INOPERATIVITA DELLA CLAUSOLA - RILEVABILITA DI MOTIVI DI INCOMPETENZA TERRITORIALE DIVERSI DA QUELLO PROSPETTATO - PRECLUSIONE.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - IN GENERE - INCOMPETENZA - DEDUZIONE FONDATA SU CLAUSOLA CONTRATTUALE PREVEDENTE LA COMPETENZA ESCLUSIVA DI ALTRO FORO - ACCERTAMENTO DELLA INOPERATIVITA DELLA CLAUSOLA - RILEVABILITA DI MOTIVI DI INCOMPETENZA TERRITORIALE DIVERSI DA QUELLO PROSPETTATO - PRECLUSIONE.*
Qualora, in controversia relativa a diritti di obbligazione, la incompetenza per territorio del giudice adito venga eccepita dal convenuto in limine litis, solo in base a clausola contrattuale che preveda l'esclusiva Competenza di altro foro, il riscontro della inoperativita di detta clausola (nella specie, per difetto di specifica approvazione per iscritto) impone di ritenere la causa definitivamente radicata presso quel giudice, rimanendo precluso, ai sensi dell'art 38 terzo comma cod proc civ, di rilevare motivi d'incompetenza diversi da quelli fatti valere dalla parte, o comunque da questa prospettati dopo la comparsa di risposta od il primo atto difensivo di primo grado. (V 718/76, mass n 379368).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 29 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)