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Sez. 3, Sentenza n. 718 del 03/03/1976 (Rv. 379368 - 01)

COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - ECCEZIONE DI PARTE - INCOMPETENZA PER TERRITORIO - MOTIVI DELL'ECCEZIONE - CARATTERE VINCOLANTE - SUCCESSIVA DEDUZIONE O RILEVAZIONE D'UFFICIO DI ULTERIORI MOTIVI - PRECLUSIONE - PLURALITA DI CRITERI CONCORRENTI - CONTESTAZIONE DI TUTTI - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1976-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/379368-01

COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - ECCEZIONE DI PARTE - INCOMPETENZA PER TERRITORIO - MOTIVI DELL'ECCEZIONE - CARATTERE VINCOLANTE - SUCCESSIVA DEDUZIONE O RILEVAZIONE D'UFFICIO DI ULTERIORI MOTIVI - PRECLUSIONE - PLURALITA DI CRITERI CONCORRENTI - CONTESTAZIONE DI TUTTI - NECESSITA.*

I motivi addotti nella prima difesa a sostegno dell'eccezione di incompetenza territoriale, per il carattere dispositivo dell'eccezione stessa e per la preclusione stabilita dall'art 38 cod proc civ, vincolano l'attivita del giudice e quella della parte che li ha dedotti, nel senso che detta eccezione deve essere decisa con esclusivo riguardo al profilo dedotto e alle ragioni addotte nel primo atto difensivo, senza che ne la parte, ne, tanto meno, il giudice possano enunciarne o rilevarne altre successivamente, di guisa che, quando esistano piu criteri per attribuire la Competenza territoriale al giudice adito, la parte ha l'Onere di contestarli tutti se vuole evitare che la Competenza stessa, eventualmente insussistente secondo il criterio contestato, venga radicata secondo un altro criterio per non essere stata mossa su di esso alcuna contestazione. (Conf 2025/74, mass nn 370298 e 370299). (Conf 370299).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)