Sez. 2, Ordinanza n. 1577 del 06/10/1970 Cc. (dep. 30/11/1970) Rv. 115811 - 01
TERMINI PROCESSUALI IN MATERIA PENALE - RESTITUZIONE IN TERMINI - PRESUPPOSTO DELL'ISTITUTO - MANCATA CONOSCENZA DEL PROVVEDIMENTO RITUALMENTE NOTIFICATO - INAMMISSIBILITA DELLA RESTITUZIONE IN TERMINI.*
TERMINI PROCESSUALI IN MATERIA PENALE - RESTITUZIONE IN TERMINI - PRESUPPOSTO DELL'ISTITUTO - MANCATA CONOSCENZA DEL PROVVEDIMENTO RITUALMENTE NOTIFICATO - INAMMISSIBILITA DELLA RESTITUZIONE IN TERMINI.*
L'istituto della restituzione in termini per proporre impugnazione (art 183 bis cod proc pen) ha come presupposto la regolarita della notificazione del provvedimento da impugnare, con la conseguente presunzione di legale conoscenza, e l'inosservanza del termine per impugnare per caso fortuito o forza maggiore. La mancata conoscenza del provvedimento ritualmente notificato non puo costituire caso di forza maggiore al fine di giustificare, a norma e per gli effetti del citato articolo, il mancato Esercizio, nel termine perentorio, del diritto d'impugnazione, e di ottenere la restituzione in termine.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 183 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)