Sez. 5, Sentenza n. 511 del 14/03/1985 Cc. (dep. 28/03/1985) Rv. 168522 - 01
TERMINI PROCESSUALI IN MATERIA PENALE - RESTITUZIONE IN TERMINI - RITUALE NOTIFICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DA IMPUGNARE - APPLICABILITÀ DELL'ISTITUTO - CONDIZIONI.*
TERMINI PROCESSUALI IN MATERIA PENALE - RESTITUZIONE IN TERMINI - RITUALE NOTIFICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DA IMPUGNARE - APPLICABILITÀ DELL'ISTITUTO - CONDIZIONI.*
La restituzione in termini è ammissibile anche nel caso di rituale notificazione del provvedimento da impugnare, quando quest'ultimo non sia pervenuto a conoscenza del destinatario per caso fortuito o forza maggiore, da ravvisarsi nell'omessa notizia della notificazione o consegna dell'atto da parte del familiare, cui era stato consegnato, a causa della sua infermità mentale. (V mass n 141615; (V mass nn 128719 e 119520, nel senso che la restituzione in termini presuppone che l'interessato sia venuto a conoscenza dell'atto; (V mass n 126987; (V mass n 117739; (V mass n 115823; (V mass n 115811).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 183 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)