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Sez. 3, Sentenza n. 2819 del 09/10/1971 (Rv. 354016 - 01)

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AFFITTO - ESCLUSIONE DELLA PROROGA LEGALE - CONDIZIONI - DICHIARAZIONE DEL CONCEDENTE DI COLTIVARE DIRETTAMENTE IL FONDO - NATURA - POTERE DEL DIFENSORE DI FARE LA DICHIARAZIONE - ONERE PROBATORIO DELL'AFFITTUARIO.*
Stato
decisa il 1971-10-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/354016-01

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AFFITTO - ESCLUSIONE DELLA PROROGA LEGALE - CONDIZIONI - DICHIARAZIONE DEL CONCEDENTE DI COLTIVARE DIRETTAMENTE IL FONDO - NATURA - POTERE DEL DIFENSORE DI FARE LA DICHIARAZIONE - ONERE PROBATORIO DELL'AFFITTUARIO.*

Al fine di escludere la proroga legale dell'affitto, ai sensi dello art 1 lettera a, DLCPS 1 aprile 1947 n 273, e sufficiente che il concedente dichiari la propria intenzione di coltivare direttamente il fondo, oppure dichiari l'intenzione di farlo coltivare da un figlio e che sussistano gli altri requisiti di legge. Tale dichiarazione, avente carattere non negoziale ma di semplice enunciazione della ragione della domanda, puo essere fatta anche dal difensore senza bisogno di esplicito consenso del cliente e contro la presunta sincerita della stessa spetta all'altra parte l'Onere di provare la pretestuosita della medesima. (V 2497'69, mass n 342047).*

Riferimenti normativi: Legge 01/04/1947 num. 273 art. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)